Art. 2.
(Nuove norme in materia di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta norme regolamentari per la modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, al fine di stabilire criteri più restrittivi per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 381, comma 2, del medesimo regolamento.
      2. Nell'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti criteri:

          a) la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide sono autorizzate

 

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solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

              1) capacità di deambulazione ridotta di almeno il 50 per cento;

              2) insufficienza totale dell'uso delle mani;

              3) perdita funzionale parziale, focomelia, paraparesi spastica o paresi di uno degli arti superiori;

              4) nanismo distrofico accompagnato da malformazione degli arti superiori;

              5) distrofia muscolare progressiva con diminuzione della forza e della mobilità degli arti superiori;

              6) leucodistrofia metacromatica;

              7) limitazione bilaterale all'inclinazione e alla rotazione del rachide cervicale;

          b) l'autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera a) ha una validità non superiore a tre anni;

          c) il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) avvengono solo a seguito di apposita certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'interessato, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale è chiesta l'autorizzazione si trova in una o più delle condizioni previste dalla lettera a).